L'art. 2516 c.c. sancisce comunque il principio della parità di trattamento, che deve essere rispettato nell'esecuzione dei rapporti mutualistici. Tale previsione mira a proteggere il fine mutualistico del socio cooperatore.
Nelle cooperative il capitale può essere diviso in quote o azioni. Vi sono tuttavia dei limiti massimi al possesso di quote e azioni. Ai fini del calcolo di questi limiti massimi non si considerano i conferimenti di beni in natura (art. 3 l. 59/1992), né le operazioni di aumento gratuito del capitale sociale. Le limitazioni massime indicate riguardano esclusivamente i soci persone fisiche, non i soci persone giuridiche, né i soci finanziatori.
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari non può essere inferiore a 2 euro (art. 29 comma 2 del t.u. in materia bancaria).
Il novellato art. 2525 c.c. ha concesso alle società cooperative con più di cinquecento soci la facoltà di elevare mediante apposita previsione nell'atto costitutivo il limite della partecipazione detenibile da ciascun socio sino al due per cento del capitale sociale. È altresì stata prevista un'azione di riscatto o di alienazione da parte degli amministratori, i quali possono per l'appunto riscattare o alienare le azioni eccedenti nell'interesse del socio. Rimane comunque fermo l'obbligo di destinare i relativi diritti patrimoniali alla riserva legale o ad altra riserva indisponibile. Le azioni sono di identico ammontare mente le quote possono essere di ammontare diverso. Ad ogni modo, ogni socio di cooperativa, indipendentemente dal valore della sua quota o dal numero delle azioni sottoscritte, dispone di un solo voto, salvo alcune eccezioni che verranno elencate in seguito.
Inoltre, è opportuno precisare che:
- il valore nominale di ciascuna azione, se determinato dallo statuto, corrisponde ad una frazione del capitale sociale;
- le azioni possono essere emesse anche senza l'indicazione del loro valore nominale (art. 2346, u.c., c.c.);
- le azioni sono indivisibili e, nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune;
- possono essere create con lo statuto, o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie (art. 2348, comma 2, c.c.);
L'art. 2346 c.c., in tema di S.p.a. ma applicabile anche alle società cooperative in quanto compatibile, prevede altresì che lo statuto possa escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione, a meno che le leggi speciali non contengano diverse disposizioni in tal senso. Inoltre, resta salva la possibilità che la società, in seguito all'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso, lo statuto ne disciplina le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione (art. 2346, u.c., c.c.).
Infine, se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni e strumenti finanziari a favore di prestatori di lavoro, liberati mediante assegnazione di utili, con una particolare disciplina riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti (art. 2349 c.c.). Per quanto riguarda la disciplina generale, la riforma del diritto societario ribadisce che previa intimazione da parte degli amministratori, il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote e azioni sottoscritte può essere escluso (art. 2531 c.c.). In merito alla trasferibilità delle quote e azioni dei soci ordinari o soci cooperatori (a differenza di quanto previsto quindi per gli altri strumenti finanziari partecipativi), è necessaria l'autorizzazione degli amministratori affinché la cessione di quote e azioni abbia effetto nei confronti della società, purché la cessione non sia vietata dall'atto costitutivo (art. 2530 c.c).
Infine, in considerazione dell' infungibilità della persona del socio cooperatore, non è ammessa, fin quando dura la società, l'esecuzione sulle azioni o sulla quota del socio da parte dei creditori particolari. Data la particolarità della compagine della società cooperativa, non è infatti consentita la sostituzione coattiva di una persona con un'altra (art. 2537 c.c.).
Soci finanziatori
Questa figura è stata introdotta dalla l. 59/1992, per ovviare alla tendenziale sottocapitalizzazione delle società cooperative e per fornire ad esse gli strumenti finanziari idonei a competere sul mercato. La riforma del diritto societario ha ora profondamente inciso sullo scenario previgente. Possono accedere agli strumenti finanziari sia le cooperative a mutualità prevalente che quelle a mutualità non prevalente. Nelle prime, ovviamente, si applicheranno dei regimi diversificati, con riguardo agli utili e al patrimonio, tra soci cooperatori e soci finanziatori.
In tutte e due le forme cooperative la disciplina degli strumenti finanziari viene determinata alla luce delle norme in materia di S.p.a., in quanto compatibili, salvo quanto previsto per le società cooperative che scelgono lo schema societario delle S.r.l.: la cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può infatti offrire in sottoscrizione solo strumenti privi di diritti di amministrazione e soltanto a investitori qualificati, ovvero quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative (111-octies d.a.p.).
Per la generalità delle cooperative rimangono aperte le opzioni previste per le S.p.a., previste agli artt. 2346 e ss. del Codice civile. In particolare, la forte autonomia statutaria in tal senso consente alle cooperative di adottare non solo gli strumenti "tipici" previsti dalla legislazione ante-riforma (soci sovventori e titolari di azioni di partecipazione di cui alla l. 59/1992), ma anche strumenti finanziari "atipici". In merito, l'art. 2526 c.c. si limita a prevedere che l'atto costitutivo possa prevedere l'emissione di strumenti finanziari, nonché stabilire i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.
Quanto ai limiti alla remunerazione del capitale, la disposizione suddetta precisa che i privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'art. 2545-ter c.c. Nelle società cooperative a mutualità prevalente vige altresì il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soli soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (art. 2514, comma 1, lett. b) c.c.). Inoltre, riguardo all'amministrazione della società si afferma che ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Si ricorda inoltre che agli stessi non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori, come stabilito dall'art.2542 c.c.; i possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso soltanto sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo (art. 2543 c.c.) (per alcune particolarità riguardanti i sistemi di amministrazione alternativi si veda la disciplina codicistica). Infine, il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e ss. c.c.
Soci lavoratori
La figura del socio lavoratore è disciplinata dalla legge 3 aprile 2001 n. 142. Il socio lavoratore stabilisce contestualmente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, esercitato in forma subordinata, parasubordinata o autonoma. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.In relazione al trattamento economico del socio lavoratore, si precisa che la retribuzione dovuta al socio in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato potrà essere integrata, previa delibera dell'assemblea, da ulteriori trattamenti economici:
- titolo di maggiorazione retributiva;
- titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi;
- titolo di ristorno, mediante aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del d.lgs. 1577/1947.
Alla figura del socio lavoratore si applica la legge 300/70 (lo Statuto dei lavoratori), se si tratta di lavoratore subordinato, ad esclusione dell'art.18 in ordine alla reintegrazione per licenziamento illegittimo, ogniqualvolta venga a cessare con il rapporto di lavoro anche quello associativo. In proposito, la circolare del 17.6.2002, n. 34 del Ministero delle Attività Produttive ha fornito alcuni chiarimenti, precisando che potranno verificarsi due differenti ipotesi:
- il socio viene licenziato, ma permane il rapporto associativo. In questo caso, a seconda delle dimensioni occupazionali della cooperativa, si applicherà la disciplina relativa alla tutela obbligatoria contenuta nella legge 604/1966 ovvero la tutela reale prevista dalla legge 300/1970;
- al contempo vengono meno il rapporto associativo e quello di lavoro. In tal caso, per quanto attiene l'esclusione del socio dalla società troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 2533 c.c. In particolare, si ritiene che l'esclusione del socio se questi a) non ha pagato la quota associativa, malgrado la diffida (art. 2531 c.c.); b) è fallito (art. 2288 c.c.); c) è stato interdetto o inabilitato o ha subito una condanna che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (art. 2286 c.c.); d) è divenuto inidoneo a svolgere il lavoro (art. 2286 c.c.); e) è responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale (art. 2286 c.c.); f) ha tenuto un comportamento per il quale l'atto costitutivo commini espressamente l'esclusione (art. 2533 c.c.).
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 6 della legge suddetta, tutte le cooperative dovranno definire un regolamento, approvato dall'assemblea dei soci "sulla tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori".
Il ristorno
Il codice civile, all'art. 2545-sexies c.c. richiama la regola già fissata dall'art. 2521 c.c., secondo cui l'atto costitutivo deve determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Viene poi affidato all'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, il compito di deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c., ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari. Si prevede altresì l'obbligo di riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Ripartizione degli utili e riserve
È l'assemblea dei soci l'organo incaricato di assumere le decisioni in materia di ripartizione degli utili tra i soci ordinari (o soci cooperatori), nei limiti fissati dall'atto costitutivo (art. 2545-quinquies, comma 1, c.c.). Con riguardo alle cooperative a mutualità prevalente, ulteriori vincoli alla remunerazione del capitale sociale discendono dalle previsioni dell'art. 2514 c.c., cui si rimanda.
In particolare, l'art. 2545-quinquies c.c. prevede che possano essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto si applica solo nei confronti dei soci cooperatori, ad esclusione dei possessori di strumenti finanziari. L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a. l'emissione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c.;
b. mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c. nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. Si ricorda che il 30% degli utili netti annuali va comunque destinato a riserva legale (art. 2545-quater, comma 1 c.c.). Inoltre, il 3% degli utili annuali deve essere versato a favore dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa (art. 11 l. 59/1992).
Le banche popolari devono destinare almeno il 10% degli utili netti annuali a riserva legale (art. 32 t.u. materia bancaria). Lo stesso articolo dispone anche che la quota di utili netti non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita è destinata a beneficenza o assistenza.
Nelle banche di credito cooperativo la quota di utili netti annuali da destinare a riserva legale è del 70%. La quota di utili netti non assegnata a riserva legale o ai Fondi mutualistici e non utilizzata per rivalutare le azioni dei soci o assegnata ad altre riserve o non distribuita è destinata a beneficenza o mutualità (art. 37 t.u. materia bancaria).
Accanto alla riserva legale, possono essere previste dalla legge o dallo statuto delle riserve indisponibili, che non possono pertanto essere ripartite tra i soci, neppure nell'ipotesi di scioglimento della società (art. 2545-ter c.c.). Il vincolo di indivisibilità ex lege è previsto dall'art. 26 della legge Basevi, dall'art. 14 del d.p.r. 601/1973 e dall'art. 2514 c.c., in relazione alle cooperative a mutualità prevalente. Tali riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società (art. 2545-ter, comma 2, c.c.).
Diritti di informazione e controllo dei soci
I diritti di informazione dei soci di cooperativa consistono nel:
a. diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni prese dall'assemblea, nonché di ottenere estratti a proprie spese (art. 2422 c.c.);
b. diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A. e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (quando questo esiste) qualora lo richieda almeno 1/10 del numero complessivo dei soci, ovvero 1/20 quando la cooperativa ha più di tremila soci. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti in relazione alle obbligazioni contratte con la società (art. 2545-bis). La norma, inoltre, non si applica alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle mutue assicuratrici;
c. diritto di ogni singolo socio di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale, per le assemblee già convocate, e di ottenerne copia a sue spese (questo diritto è riconosciuto ai soci di cooperative con titoli quotati in borsa);
d. diritto del rappresentante dei soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa di esaminare i libri sociali e di ottenerne gli estratti (art. 6, comma 5 legge 59/1992).
Inoltre, a norma dell'art. 2408 c.c., i soci possono denunciare al collegio sindacale eventuali irregolarità. Se la denuncia viene dal singolo socio, il collegio sindacale dovrà tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea, mentre se la denuncia viene presentata da un numero di soci che rappresentano almeno un 1/20 del capitale sociale (e nelle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 58/1998, il 2% della compagine sociale), il collegio dovrà indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. L'assemblea dovrà essere convocata immediatamente se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.
Per le piccole imprese cooperative l'art. 21 comma 5 della legge Bersani rinvia alla disciplina delle s.r.l. in materia di diritti di informazione dei soci, la quale prevede che qualora sia assente il collegio sindacale ogni socio possa chiedere notizie agli amministratori in merito alla gestione sociale e possa consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali.