Il codice civile individua inoltre le soglie e i requisiti per l'attribuzione della prevalenza:
a. i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A1 c.c.;
b. il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9 c.c.;
c. il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'art.2425, primo comma, punto B7 c.c., ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6 c.c. (art. 2513 c.c.).
Viene affidato agli amministratori ed ai sindaci della società cooperativa il compito di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i suddetti parametri, che si riferiscono a voci del conto economico. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
Inoltre, le stesse devono prevedere nei relativi statuti ulteriori requisiti, in particolare:
a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (secondo il D.M. 14 marzo 2003 la misura massima di remunerazione del capitale sociale è pari all'8%);
b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Si ricorda tuttavia che non tutte le cooperative sono tenute a rispettare il requisito della prevalenza; in particolare, rimangono escluse dalla sfera applicativa della riforma del diritto societario:
1. le banche popolari, le banche di credito cooperativo e i consorzi agrari. A tali tipologie di cooperative verranno pertanto applicate le disposizioni ante-riforma, almeno fino all'introduzione di apposite norme di coordinamento. In particolare, le banche di credito cooperativo e i consorzi agrari potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente anche se non soddisfano tale condizione;
2. le cooperative sociali. A norma dell'art. 111-septies d.a.t. le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperative a mutualità prevalente;
3. le cooperative ammesse al regime derogatorio tramite decreto del Ministero delle attività produttive.
Il passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dagli artt. 2514 e 2545-octies c.c. Il primo prevede che l'introduzione e la soppressione delle previsioni statutarie di mutualità prevalente debba essere deliberato con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. La seconda disposizione regola invece l'ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, che si verifica quando, per due esercizi consecutivi, non venga rispettata la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c.; ovvero, quando vengano modificate le previsioni statutarie di cui suddette. In tal caso, sentito il parere del revisore esterno, dove presente, gli amministratori sono tenuti a redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, che dovrà poi essere verificato senza rilievi da una società di revisione.
Descrizione delle tipologie più diffuse
La forma cooperativa è utilizzata in diversi settori. Nei paragrafi seguenti verranno trattate sommariamente alcune delle tipologie più diffuse.
Cooperative agricole
In questa categoria rientrano le cooperative per affittanze collettive e per conduzione di terreni in concessione. Esse sono disciplinate dalla legge Basevi, la quale afferma che in queste non possono essere ammessi come soci "persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra". In questa categoria rientrano anche le cooperative di conferimento, che sono a tutt'oggi la sottospecie più numerosa. Queste ultime sono società in cui i singoli imprenditori agricoli raccolgono i propri prodotti affinché questi siano conservati, manipolati, trasformati al fine del loro collocamento sul mercato.
Le cooperative agricole, inoltre, possono avere come scopo anche quello di promuovere il perfezionamento della produzione agricola e di incrementare le economie rurali, di operare un controllo centralizzato sulla coltivazione dei terreni, sugli impianti frutticoli e vinicoli, sulla difesa delle piantagioni da parassiti e malattie, sulle razze di bestiame in allevamento, ecc., e di prestare una serie di servizi informativi e non a favore dei soci.Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste tuttavia solo quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 2513, u.c., c.c.).
Cooperative di consumo
L'obiettivo delle cooperative di consumo consiste nel fornire beni ai soci (in genere prodotti alimentari), ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Ormai le cooperative di consumo operano generalmente sia nei confronti di soci sia di non soci. Le condizioni più favorevoli per i soci possono essere praticate in due modi:
- i soci acquistano il bene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato (le cd. "iniziative promozionali" rivolte solo ai soci);
- i soci acquistano il bene al prezzo di mercato, e a fine esercizio viene distribuito ai soci uno sconto proporzionato agli acquisti effettuati.
In base all'art. 23 della legge Basevi, non possono essere ammessi come soci delle cooperative di consumo "intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa".
Cooperative di credito
Questa categoria comprende le banche popolari e le banche di credito cooperativo, oggi regolate dal d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico in materia bancaria e creditizia). La disciplina legale prevede che sia le banche popolari sia le banche di credito cooperativo debbano assumere la forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
In merito alle banche di credito cooperativo, disposizioni di legge prevedono che l'esercizio del credito debba essere effettuato prevalentemente a favore dei soci (art. 35. comma 1), salva autorizzazione espressa della Banca d'Italia. I soci, inoltre, devono "risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della cassa stessa" (art. 34 comma 2 del testo unico).
Vi sono norme specifiche relative al numero minimo di soci ed ai limiti massimi di partecipazione al capitale sociale, per le quali si rimanda ai paragrafi successivi.
Cooperative edilizie di abitazione
In questa categoria sono presenti varie tipologie. Il tratto denominatore è tuttavia costituito dall'interesse del socio ad ottenere, in proprietà o in affitto, alloggi realizzati o acquistati dalla cooperativa stessa. Le cooperative edilizie di abitazione possono essere:
- a proprietà indivisa, se gli alloggi acquistati o realizzati (in genere mediante assegnazione di appalto a terzi costruttori) restano di proprietà della società e vengono ceduti ai soci solo in affitto;
- a proprietà individuale o libera, se gli alloggi realizzati dalla società cooperativa sono destinati a passare in proprietà dei soci.
Le cooperative edilizie di abitazione possono inoltre accedere ad a contributo statale ed essere pertanto soggette a disciplina inderogabile di carattere pubblicistico. La legge 59/1992 ha a tal fine istituito un albo nazionale delle società cooperative di abitazione (e loro consorzi) presso la direzione generale della cooperazione del Ministero delle Attività Produttive. Le società cooperative e i consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa non possono avere soci sovventori (art. 4 comma 1, l. 59/1992).
Cooperative di produzione e lavoro
Le cooperative di produzione e lavoro operano nei più svariati settori, ed in particolare in quello dei trasporti, delle pulizie, dell'edilizia e della ristorazione. L'obiettivo a cui i soci di una cooperativa di lavoro mirano è ottenere, attraverso la gestione in forma associata dell'impresa, la continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche e professionali.
Il carattere peculiare di tale categoria è dunque rappresentato dall'attività di lavoro prestata dai soci nell'ambito della cooperativa stessa. Il socio è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo: come imprenditore sopporta oneri e rischi relativi all'esercizio d'impresa, come lavoratore otterrà una retribuzione, che tuttavia sarà integrata (cd. "ristorno" delle cooperative di lavoro).
In merito ai requisiti soggettivi dei soci, l'art. 23 della legge Basevi prevede al primo comma che questi "devono essere lavoratori ed esercitare il mestiere corrispondente alle specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini". L'unica deroga è ammessa a favore di cooperative di produzione e di lavoro costituite fra lavoratori in cassa integrazione guadagno, oppure licenziati per cessazione dell'attività di imprese o riduzione di organico, oppure dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali: in tal caso possono essere ammesse in qualità di soci anche persone giuridiche (art. 14 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, cd. legge Marcora).
Cooperative sociali
Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. le cooperative sociali sono O.n.l.u.s. di diritto e godono pertanto delle relative agevolazioni. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-culturali ed educativi;
- lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione.
Nell'atto costitutivo e nello statuto si deve indicare espressamente in quale dei due settori la cooperativa intende operare. Nel caso i soci intendessero operare in ambedue i settori è necessario che risulti chiaro il coordinamento e il collegamento funzionale tra le due sfere di attività (circolare del Ministero del Lavoro 8 novembre 1996 n. 153). Inoltre, l'organizzazione amministrativa interna deve consentire la netta separazione della gestione relativa alle diverse attività esercitate, che risulta determinante ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
Oltre ai soci ordinari e ai soci sovventori, gli statuti delle società cooperative possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate. I soci volontari, tuttavia, non possono superare la metà del numero complessivo dei soci iscritti. Nelle cooperative che svolgono attività di reinserimento di persone svantaggiate, quest'ultime devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della società cooperativa, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali anche persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività di tali cooperative.
Cooperative di servizio
Le cooperative di servizio, in realtà, non rappresentano una tipologia a parte rispetto a quelle già menzionate, ma rappresentano un genus più comprensivo in cui vengono convogliate tutte le cooperative il cui fine primario consiste nel fornire al socio dei servizi.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le cooperative di consumo, le cooperative agricole, le cooperative tra imprese artigiane.
La piccola società cooperativa
L'art. 21 della legge 7 agosto 1997 n. 266 (cd. legge Bersani) ha introdotto la nuova figura della piccola società cooperativa, presentandola come una "forma semplificata di società cooperativa". Per essa è prevista una disciplina speciale che in alcuni punti si discosta da quella generale prevista per le cooperative ordinarie.
Innanzi tutto si tratta di una società composta solo da persone fisiche, in un numero non inferiore a 3 e non superiore a 8 soci, per i quali vige il regime legale della responsabilità limitata. Ulteriori specificità riguardano il potere di amministrazione, che può essere attribuito alla sola assemblea dei soci (cd. assemblea - amministratrice), la rappresentanza legale, che spetta al presidente dell'assemblea o a chi da questa nominato, e la disciplina del collegio sindacale, che segue quanto previsto in materia di S.r.l. agli artt. 2488 e ss. del codice civile.