
Provincia Autonoma di Trento
Con la legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6, intitolata "Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio", la Provincia di Trento ha provveduto a disciplinare in modo uniforme gli incentivi a favore dei vari settori economici (industria, commercio, artigianato e turismo), abrogando le precedenti leggi provinciali in materia di contributi alle cooperative (legge provinciale 23 gennaio 1975 n. 14 "Interventi per favorire l'esportazione di prodotti delle piccole e medie aziende operanti nella provincia, associate in cooperative" e legge provinciale 18 novembre 1988 n. 36 "Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa").
La delibera della Giunta provinciale del 30 maggio 2007, n. 1122 ha aggiornato i criteri, le priorità e le modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 «Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi»:
- le iniziative oggetto di intervento:
a) interventi formativi
b) studi, indagini e ricerche
c) divulgazione dei principi cooperativistici
d) divulgazione materiale promozionale cooperativo
e) scambi di esperienze
f) iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese cooperative
g) interventi in favore dei giovani.
- le modalità d'intervento:
a) sussidio da concedersi per l'avvio di nuove imprese cooperative;
b) contributo sulle spese ammissibili;
c) realizzazione diretta da parte dell'Amministrazione provinciale, da attuarsi secondo la disciplina in materia di attività contrattuale e amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento ed in particolare ai Capi I e I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.
- le modalità di presentazione delle iniziative:
a) la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno, per le iniziative che si realizzeranno nel medesimo anno;
b) la proposta di progetto deve essere inoltrata entro il 30 novembre di ciascun anno per le iniziative che si intendono avviare nel medesimo anno.
- parametri di spesa ammessa:
In aggiunta a queste possibilità di agevolazione rivolte a tutti, esistono poi alcuni interventi specificamente riservati alle società cooperative in quanto tali (p.es. contributo per spese di costituzione o per attività di formazione dei propri soci) o ad alcune specifiche tipologie di società cooperative (p.es. cooperative sociali), oltre ad altre forme di supporto finanziario assicurato dai fondi mutualistici. Queste agevolazioni vengono gestite direttamente dall'Ufficio per lo sviluppo della cooperazione.
Legge provinciale 1/1993
La legge prevede la concessione di contributi per le spese di investimento di cooperative sociali e di particolari tipologie di cooperative di produzione e lavoro. Vengono inoltre finanziate le iniziative di assistenza tecnica a favore delle stesse.
Legge regionale 15/1988
La legge sostiene e finanzia le iniziative e le attività intese alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione nonchè al rafforzamento delle imprese cooperative (formazione, consulenza, progetti).
Legge regionale 8/1964
La legge finanzia l'attività di assistenza tecnica e di revisione e vigilanza svolta dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute. Finanzia inoltre le spese di revisione delle cooperative non aderenti.

