Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Con la legge 59/1992 sono stati introdotti i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, che possono essere costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero delle Attività Produttive o in base a leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale (art. 11, comma 1, legge n. 59/1992).
Per la regione Trentino Alto Adige il relativo fondo mutualistico è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale di data 17 giugno 1992, n. 819.
I fondi possono:
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promuovere la costituzione di società cooperative o loro consorzi;
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assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate (escluse le piccole società cooperative o loro consorzi);
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finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o loro consorzi;
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organizzare corsi di formazione professionale del personale dirigente del settore della cooperazione;
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promuovere studi o ricerche su temi di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
La costituzione e l'incremento dei fondi stessi deriveranno:
a. dai versamenti, da parte delle cooperative aderenti alla corrispondente associazione, del 3% degli utili annuali;
b. dai residui di liquidazione degli enti cooperativi;
c. dalla devoluzione del patrimonio effettivo di società cooperative in liquidazione e di quelle che sopprimono le clausole mutualistiche o decadono dai benefici fiscali;
d. dai finanziamenti dello Stato e di enti pubblici;
e. dai contributi di privati.
Le cooperative che non aderiscono a nessuna associazione, o che aderiscono ad associazioni che non hanno costituito il fondo, dovranno ugualmente versare il 3% degli utili annuali al Ministero delle Attività Produttive, che utilizzerà le somme riscosse nell'attività di vigilanza.
Le cooperative soggette alla vigilanza delle Regioni a statuto speciale devono devolvere il 3% degli utili netti annuali a favore dell'apposito fondo da istituirsi, o, in mancanza, al Ministero delle Attività Produttive. È opportuno sottolineare che le società cooperative e loro consorzi che non ottemperano all'obbligo di contribuzione decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi dalla normativa vigente.
Vigilanza e controlli amministrativi: normativa nazionale
Il codice civile prevede che le società cooperative siano soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalla legge speciale (art. 2545-quaterdecies). La disciplina inerente alla vigilanza ed ai controlli "esterni" sulle società cooperative è stata ampiamente rivista dal d.lgs. 220/2002 e dal successivo d.lgs. 6/2003, contenente la riforma del diritto societario. I due provvedimenti hanno razionalizzato il sistema previdente, dettato principalmente dalla legge 59/1992 e dalla legge Basevi.
La vigilanza sulle cooperative è affidata in primo luogo al Ministero delle Attività Produttive lavoro, presso il quale opera la Commissione centrale per le cooperative (art. 18 legge Basevi). Le cooperative di assicurazione sono soggette al controllo dell'ISVAP, le cooperative di credito a quello della Banca d'Italia.
Per le cooperative aventi sede nei territori delle Regioni a statuto speciale la vigilanza è affidata alla Regione stessa. La legge 59/1992 ha differenziato il sistema dei controlli ordinari sulle cooperative, suddividendo le società cooperative in tre distinte categorie.
Le ispezioni ordinarie verificano l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto, la sussistenza dei requisiti prescritti per le agevolazioni tributarie e di altra natura, il regolare funzionamento contabile e amministrativo, il regolare svolgimento dell'attività, la consistenza patrimoniale e lo stato delle attività e passività (art. 9 dlgs 1577/1947).
Gli ispettori possono consultare tutti i libri in possesso della società. Delle ispezioni deve essere redatto un verbale in triplice copia. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero delle Attività Produttive, che dovrà delegare espressamente e nominare propri funzionari o altri funzionari dello Stato.
Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi sono tenute ad affiggere presso la sede sociale in luogo accessibile ai soci un estratto del verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti, o consegnare quest'estratto ai soci entro 60 giorni dalla firma del verbale medesimo. Se in seguito alle ispezioni emergono delle irregolarità, il ministro può diffidare la cooperativa alla regolarizzazione, e in mancanza può disporre la cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi e la decadenza di ogni beneficio di legge.Inoltre, in caso di irregolare funzionamento della società, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci (art. 2545-sexdecies c.c.), ed affidare la gestione della società ad un commissario governativo, il quale non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione dell'autorità governativa, salvo che il provvedimento di nomina non disponga altrimenti.
Può essere disposto invece lo scioglimento di autorità e la liquidazione coattiva della società (art. 2545-septiesdecies c.c.) nel caso in cui la cooperativa:
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non persegua lo scopo mutualistico;
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non sia in grado di perseguire gli scopi sociali;
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sia rimasta inattiva per due anni;
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per due anni consecutivi non abbia depositato il bilancio annuale.
Le cooperative edilizie che non abbiano depositato i bilanci degli ultimi due anni non solo sono sciolte di diritto, ma perdono anche la personalità giuridica.
Vigilanza e controllo giudiziario
L'art. 2545-quinquiesdecies c.c. prevede che i fatti previsti dall'art. 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale, ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento iniziato se il tribunale, per i medesimi fatti, hagià nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.