Tuttavia, l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, sempre se compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, purché si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1. numero di soci cooperatori inferiore a venti;
2. attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
La società cooperativa con meno di nove soci deve invece obbligatoriamente adottare le norme della società a responsabilità limitata.
Costituzione della società e adempimenti
Numero minimo legale di soci
Ai fini della valida costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9, salvo quanto previsto per la piccola società cooperativa. Se nel corso della vita della società si scende al di sotto di tale numero minimo, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno, trascorso il quale la società dovrà essere posta in liquidazione (art. 22 legge Basevi). Nello stesso termine la società potrebbe comunque deliberare la propria trasformazione in piccola società cooperativa (art. 21, comma 1 legge Bersani). Il numero minimo dei soci di banche popolari e di banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento (art. 30, comma 4 e art. 34, comma 1 del d.lgs. 385/1994).
Ulteriori limiti sono posti dalle leggi speciali per la fruizione delle agevolazioni fiscali e tributarie: almeno 50 soci per le cooperative di consumo (d.lgs. 1577/1947); 15 soci per le cooperative di produzione e lavoro che hanno accesso ai pubblici appalti (art. 14, comma 1 legge 59/1992).
Atto costitutivo
La costituzione della società cooperativa avviene per atto pubblico, davanti al notaio, pena la nullità. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.
A norma dell'art. 2521 c.c. l'atto costitutivo deve indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie; La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società cooperativa.
- l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci. L'oggetto sociale consiste nell'indicazione dell'attività economica che la cooperativa si propone di esercitare. L'oggetto sociale può anche comprendere più attività diversificate ed eterogenee, purché siano conciliabili e determinate;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
- il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura.
Il conferimento, salvo che l'atto costitutivo non disponga altrimenti, deve farsi in denaro (art. 2342 c.c.). In ogni caso, chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente:
a. la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
b. l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quelli ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
c. i criteri di valutazione seguiti per determinare il valore.
Gli amministratori e i sindaci, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, sono tenuti a controllare le valutazioni dei beni conferiti e, qualora sussistano fondati motivi, provvedere alla revisione della stima.
- I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti.
Come si è visto nella parte dedicata alle singole tipologie di società cooperativa, la legge può prevedere requisiti soggettivi in capo ai soci. Gli statuti possono richiedere ulteriori requisiti: a tal fine è necessario indicare nell'atto costitutivo:
- l'attività professionale dei singoli soci;
- le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
- le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e il loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
- il numero dei componenti il collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Il capitale sociale nelle cooperative non è determinato in un ammontare prestabilito (art. 2524 c.c.). Innanzitutto, a differenza delle norme sulle S.p.A., non è richiesto ai fini della valida costituzione della società cooperativa il versamento di 1/25 dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito. La legge, tuttavia, sopperisce all'esigenza della costituzione di una base patrimoniale sufficiente, imponendo un numero minimo di soci, nonché un ammontare minimo di partecipazione.
Per determinati tipi di cooperative, tuttavia, sono richiesti dei capitali minimi di costituzione:
- cooperative di assicurazione ramo vita: capitale non inferiore a 2,5 milioni di euro (art. 10, comma 2 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174);
- cooperative di assicurazione diverse da quelle che operano nel ramo vita: capitale da 2.5 milioni a 750.000 di euro a seconda del tipo di attività (art. 12 , comma 2 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 175);
- cooperative di credito: capitale non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (art. 14 comma 1, lett. B, del testo unico in materia bancaria).
Coerentemente con la variabilità del capitale che caratterizza la figura societaria cooperativa, non si applicano alle cooperative le norme in materia di S.p.A. che regolano le variazioni del capitale iniziale (artt. 2438-2447 c.c.) o mirano a garantirne l'integrità.
È possibile, tuttavia, che tali procedure siano seguite facoltativamente anche dalle società cooperative, per fornire a creditori e a terzi un'informazione qualificata sulle variazioni del capitale sociale. Infine, sempre in relazione alle variazioni di capitale, l'art. 7 della legge 59/1992 disciplina l'aumento gratuito del capitale sociale delle cooperative. In base a questa disposizione le cooperative possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale, purché si tratti di capitale sottoscritto e versato. L'obiettivo è quello di rivalutare quote e azioni dei soci. L'art. 7 precisa che in quest'operazione possono essere superati i limiti massimi di valore delle quote e delle azioni che ciascun socio persona fisica può detenere, purché ciò avvenga nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello (dell'esercizio sociale) in cui gli utili sono stati prodotti.
Statuto sociale e regolamenti
Lo statuto, contenente le norme sul funzionamento della società, può essere inserito nell'atto costitutivo o formare oggetto di atto separato; costituisce comunque parte integrante dell'atto costitutivo stesso. I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati anche da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società nel registro delle imprese
L'atto costitutivo va depositato entro 10 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Ad esso dovranno essere allegati i documenti relativi alla relazione di stima per i conferimenti dei beni in natura o di redditi, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Contestualmente al deposito si richiede l'iscrizione della società cooperativa nel registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro (art. 2330 c.c.). Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società cooperativa acquista personalità giuridica.
Iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi
L'iscrizione nell'Albo nazionale degli enti cooperativi, tenuto presso gli uffici territoriali del Governo nell'ambito provinciale, costituisce un presupposto essenziale per il godimento delle agevolazioni tributarie e degli incentivi previsti dalle leggi vigenti. In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero delle attività produttive ha la facoltà, previa diffida e sentita la Commissione centrale istituita presso il Ministero, di decretare la cancellazione della cooperativa dall'Albo. Si attende l'emanazione del decreto ministeriale con cui verranno definite le modalità organizzative dell'Albo.
Ufficio del registro delle cooperative e schedario generale della cooperazione
Nella Regione Trentino-Alto Adige sono stati istituiti gli Uffici del registro delle cooperative, nelle due province autonome. Tali uffici sono organi dell'amministrazione regionale propedeutici al funzionamento delle commissioni provinciali per le cooperative, strutturati con un direttore responsabile e personale dipendente di vari livelli. Essi svolgono le funzioni istruttorie delle varie pratiche e danno esecuzione alle deliberazioni assunte dalle commissioni.
Il Registro delle cooperative, cui vanno obbligatoriamente iscritte tutte le società cooperative ed i loro consorzi e le piccole società cooperative, aventi sede legale nella rispettiva provincia, sostituisce a tutti gli effetti il Registro prefettizio presente nel resto d'Italia in base all D.L.C.P.S 14 dicembre 1947, n. 1577.
A differenza di quello prefettizio, al quale per altro non vi è l'obbligo di iscrizione, il Registro delle Cooperative è strutturato in categorie e sottocategorie. Le società cooperative iscritte nei registri delle cooperative vengono iscritte d'ufficio nello schedario generale della cooperazione, il quale assolve, in genere, la funzione di rilevazione statistica del movimento cooperativo.Inserire qui il testo della pagina.