Le cooperative differiscono da tutti gli altri tipi di società per la loro particolare natura e quindi per il loro scopo, mutualistico e non lucrativo. Da questo deriva che la loro struttura organizzativa, pur conformandosi a quella delle società per azioni, è soggetta ad una diversa e specifica regolamentazione, tale da consentire l'effettiva cooperazione tra i soci.
La differenza fra le società lucrative e quelle cooperative è duplice:
1) SCOPO
2) DESTINATARI
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Anzitutto lo scopo: le società lucrative operano allo scopo di massimizzare il risultato economico in relazione al capitale investito e alle aspettative dei soci. La loro sopravvivenza dipende dal modo in cui vengono gestite nel raggiungimento degli obiettivi ad esse assegnati, e che vengono perseguiti tramite un sistema di scambi monetari con le altre aziende del sistema economico a cui appartengono. Nelle società cooperative, invece, l'obiettivo primario è il soddisfacimento dei bisogni dei soci. Per una cooperativa il lucro non può essere l'obiettivo fondamentale, anche se esso rappresenta il mezzo di sussistenza della società oltre a rimanere, come accade per le società commerciali, un valido strumento di misurazione dell'efficienza dell'organizzazione.
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In secondo luogo, i destinatari dell'attività: nelle società lucrative non interessa il soggetto a cui vengono ceduti i "prodotti" realizzati, purché si realizzi un guadagno dalla vendita; al contrario, nelle società cooperative i beni o servizi prodotti sono destinati ai soci che sono anche gli utilizzatori/consumatori. Da questo deriva che il vantaggio realizzato dal socio della società lucrativa sta nella realizzazione degli utili e attribuzione del dividendo, mentre nelle cooperative il vantaggio sta nella possibilità di concludere contratti a condizioni di favore (pur rimanendo la possibilità di corrispondere ai soci l'eventuale utile realizzato).
Classificazione delle cooperative
L'impresa cooperativa nasce attraverso delle persone che appartengono ad una stessa categoria e che, avendo un interesse comune, creano un'organizzazione atta a soddisfarlo direttamente e autonomamente, senza quindi rivolgersi al mercato. Il bisogno che sottostà alla creazione di una tale organizzazione determina la natura stessa della cooperativa. Esistono diversi tipi di cooperative.
Si possono approssimativamente fare alcune distinzioni:
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cooperative pure: sono cooperative che non si posizionano sul mercato concorrenziale. Questo è il caso tipico delle cooperative di consumo, dove i produttori, essendo anche i consumatori, ovvero i destinatari dei prodotti stessi, hanno come scopo quello di minimizzare i costi d'acquisto senza avere quindi l'interesse a massimizzare i ricavi di vendita. Altre “cooperative pure” sono quelle di produzione, dove i soci stessi sono i fornitori dei fattori produttivi, e come tali non hanno interesse a rendere minimi i costi di acquisto.
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cooperative spurie: le cooperative che, oltre ad avere rapporti con i soci (e mantenendo quindi lo scopo mutualistico), concludono contratti anche con i terzi per fornire loro beni e servizi come ai soci, al fine di realizzare un utile da distribuire tra i soci stessi. Come già accennato prima, in un sistema concorrenziale quale quello in cui ci troviamo, l'apertura della cooperativa a terzi può diventare lo strumento più efficace per organizzare la propria gestione e tutelarsi finanziariamente. Un'attività produttiva rivolta anche all'esterno permette alla cooperativa di coprire più facilmente i suoi costi e agevolare quindi la funzione da essa svolta a favore dei soci. Questo accade, ad esempio, nelle cooperative di consumo le quali, oltre a fornire beni ai soci a prezzi vantaggiosi, li offrono anche a terzi; o nelle cooperative di lavoro, le quali hanno strutture e organizzazioni tali da offrire lavoro anche a terzi.
A seconda degli interessi dei soci nella creazione della cooperativa, distinguiamo:
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cooperative di utenti: sono quelle in cui i destinatari/consumatori del servizio sono gli stessi proprietari dell'impresa fornitrice;
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cooperative di supporto: sono quelle dove i produttori di beni e servizi creano una cooperativa per acquistare materie prime o mezzi di produzione in comune, o per motivi di marketing, ecc.;
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cooperative di lavoratori: sono quelle in cui i proprietari dell'impresa sono gli stessi lavoratori.
A seconda che siano costituite da soggetti individuali o meno, distinguiamo:
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cooperative di primo grado: sono quelle costituite da soggetti individuali che possono essere persone fisiche o persone giuridiche;
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cooperative di secondo grado: che sono "cooperative di cooperative" che si uniscono per fornire servizi comuni alle cooperative associate ed operano attraverso un consiglio di amministrazione composto da persone elette dai singoli consigli di amministrazione delle cooperative associate.
Lo scopo mutualistico
Il codice civile definisce le cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 c.c.).
Uno degli elementi caratterizzanti le società cooperative è dunque lo scopo mutualistico. Tale scopo consiste nel fornire ai soci "beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato" (Relazione ministeriale al codice civile n. 1025). Pertanto i soci, aderendo al contratto di società cooperativa, si obbligano reciprocamente a destinare l'attività sociale non (o non solo) al perseguimento di un profitto, bensì prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni dei soci stessi (lavorativi, abitativi, di consumo, ecc.).
Ciò differenzia le società cooperative dalle società ordinarie a scopo lucrativo, in cui i soci mirano solo a conseguire e a ripartire tra loro gli utili ricavati dall'esercizio dell'impresa. Lo scopo mutualistico non è definito dal codice civile; tuttavia, alcuni indizi relativi alla peculiarità delle società cooperative e del rapporto mutualistico possono essere tratti da alcune disposizioni in esso contenute.
In particolare si veda:
1. l'art. 2521 c.c., il quale prevede che l'atto costitutivo contenga le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica, attività che deve soddisfare (anche, ma non solo) gli interessi dei soci;
2. le disposizioni in materia di ritorno (art. 2545-sexies c.c.);
3. le previsioni in materia di ammissione di nuovi soci (artt. 2527 - 2528 c.c.);
4. i limiti di attribuzione di deleghe in seno al Consiglio di amministrazione (art. 2544 c.c.).
5. la previsione dell'obbligo di trasferire parte delle risorse prodotte dalle cooperative (in forma di utili o di residuo di liquidazione) ad enti rappresentativi del movimento cooperativo, come emerge dal dettato della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che prescrive il versamento ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del 3% degli utili annuali, nonché la devoluzione agli stessi del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione e di quelle che sopprimono le clausole mutualistiche o decadono dai benefici fiscali (vedi paragrafo relativo ai Fondi mutualistici).