La cooperativa
Dare vita e gestire una cooperativa è un impegno complesso per molte ragioni. Innanzitutto per la particolare fisionomia mutualistica che essa assume e, in secondo luogo, perchè è un'azienda a tutti gli effetti e come tale ha il difficile compito di misurarsi sul mercato. La cooperativa, infatti, si configura come una società costituita non a fini di lucro ma per garantire ai soci una maggiore equità economica rispetto a quelle del mercato.
Di conseguenza, il primo dovere per chi vuole costituire e gestire una cooperativa è quello di improntare la propria attività ad una particolare filosofia: quella che, appunto, si richiama ai valori della cooperazione, quali la solidarietà e l'assistenza. Comunque, la cooperativa è a pieno titolo anche un'azienda che opera sul mercato: di qui, una serie di adempimenti e di obblighi a cui il cooperatore deve far fronte ...
Cos'è una cooperativa
Una cooperativa è “un'associazione volontaria di persone che si uniscono per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali nonché le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune controllata democraticamente”: questa è la definizione data dall'Alleanza Cooperativa Internazionale. L'articolo 45 della Costituzione italiana riconosce l'importanza della funzione sociale della cooperazione, considerandola uno strumento per l'emancipazione delle classi meno abbienti e per la gestione sociale e collettiva di attività economiche ...
Quale Cooperativa?
La riforma operata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6 ha inoltre operato una distinzione all'interno del genus delle cooperative, suddividendole in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. In particolar modo, si definiscono cooperative a mutualità prevalente quelle che:
1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (art. 2512 c.c.) ...
L'atto costitutivo
Il d.lgs. 6/2003 ha abbandonato la tradizionale distinzione tra società cooperative a responsabilità limitata e società cooperative a responsabilità illimitata, stabilendo che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.). Si è inoltre fissato il principio secondo cui, in mancanza di norme codicistiche relative specificatamente alle società cooperative, a quest'ultime si applichino in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni ...
Struttura dell'impresa
I soci: soci ordinari o soci "cooperatori". Si definisce socio ordinario di cooperativa la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di società cooperativa o vi aderisce in seguito. Al socio ordinario si applicano le seguenti norme in materia di quote ed azioni, diritti di informazione e strumenti di controllo, variazioni della compagine sociale ...